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La
Comunita' Montana
(Rif. D.L.vo 267/2000) La Comunita' Montana è un
unione di comuni, Ente Locale costituito fra comuni montani e parzialmente
montani, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di
funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato
delle funzioni comunali. La Comunita' Montana ha
un organo rappresentativo (Assemblea) e un organo esecutivo (Giunta)
composti da sindaci, assessori o consiglieri
dei comuni partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con
quella di sindaco di uno dei comuni della
comunita'. I rappresentanti dei comuni della
Comunita' Montana sono eletti dai consigli
dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato
garantendo la rappresentanza delle minoranze. L'esercizio associato
di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione
spetta alla Comunita' Montana. Spetta, altresi', alla Comunita'
Montana
l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai
comuni, dalla provincia e dalla regione. Spettano alla Comunita' Montana
le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la
montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi
statali e regionali. La Comunita'
Montana adotta piani pluriennali di opere
ed interventi e individuano gli strumenti
idonei a perseguire gli obiettivi dello
sviluppo socioeconomico La
Comunità Montana, adotta come
principale strumento di programmazione
il Piano di Sviluppo Socio-Economico,
approvato dalla Provincia (Art. 28,
5 comma D.L.vo 267/00), che individua gli
obiettivi e le priorità di intervento per il riequilibrio e lo
sviluppo del territorio, definisce la
esigenze sociali e i relativi interventi, indica le iniziative più
opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e la
salvaguardia del territorio, promuove il coordinamento
degli interventi e delle spese relative. Gli interventi finanziari disposti dalla Comunita' Montana e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani. |
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