COMUNITA’ MONTANA
“MOLISE
CENTRALE”
6^
zona omogenea
per
l’uso e la gestione dei veicoli
CAPO I
SCOPO DEL REGOLAMENTO E
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1 – Scopo del regolamento
Art. 2 – Campo di applicazione
Art. 3 – Suddivisione dei veicoli
CAPO II
NORME COMUNI ALLE “MACCHINE
DI RAPPRESENTANZA”
E AI “VEICOLI ADIBITI AI
SERVIZI D’ISTITUTO”
Art. 4 – Patente di guida
Art. 5 – Consegnatario e consegna dei veicoli
Art. 6 – Libretti dei veicoli – Cartella del veicolo
Art. 7 – Limitazione all’uso dei veicoli – Divieti
Art. 8 – Responsabilità
Art. 9 – Incidenti stradali
CAPO III
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E
LUBRIFICANTE – MANUTENZIONE
Art. 10 – Registri e registrazioni ai fini fiscali
Art. 11 – Rifornimenti presso pubblici distributori
Art. 12 – Rifornimenti al distributore dell’Ente
Art. 13 – Rifornimento di lubrificante
Art. 14 – Rifornimenti nei casi di missione
Art. 15 – Manutenzione giornaliera
Art. 16 – Manutenzione ordinaria
Art. 17 – Manutenzione straordinaria
CAPO IV
MACCHINE DI RAPPRESENTANZA
Art. 18 – Assicurazione speciale per le macchine di
rappresentanza
Art. 19 – Persone che possono assumere la guida delle
macchine di rappresentanza
Art. 20 – Uso
diretto delle macchine di rappresentanza
Art. 21 – Richiesta di messa a disposizione della macchina
di rappresentanza–Foglio d’uscita
Art. 22 – Foglio d’uscita
- Referto di viaggio
Art. 23 – Registro delle autorizzazioni per l’uso delle
macchine di rappresentanza
Art. 24 – Obblighi degli autisti delle macchine di
rappresentanza
Art. 25 – Rimborsi di spese agli autisti
CAPO V
VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI
D’ISTITUTO
Art. 26 – Persone che possono assumere la guida dei
“veicoli adibiti ai servizi d’istituto”
Art. 27 – Assicurazione dei “veicoli adibiti ai servizi
d’istituto”
Art. 28 – Limiti all’uso dei “veicoli adibiti ai servizi
d’istituto”
CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 29 – Osservanza dei regolamenti speciali
Art. 30 – Norme abrogate
Art. 31 – Leggi ed atti regolamentari
Art. 32 – Variazioni del regolamento
Art. 33 – Tutela dei dati personali
Art. 34 – Entrata in vigore del presente regolamento
Art. 35 – Pubblicità del regolamento
Art. 36 – Rinvio dinamico
CAPO I
SCOPO DEL REGOLAMENTO E
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il
presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’uso e la gestione del
servizio dei veicoli di proprietà dell’Ente (o comunque in disponibilità, in
leasing, ecc.) intesa nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia
ordinaria che straordinaria.
Il
presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come
definiti dagli artt. 52, 53, 54, 56 e 58 delle norme sulla circolazione
stradale” approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed aggiunte.
Ai soli fini del presente regolamento, i veicoli di cui al
precedente art. 2 vengono suddivisi come segue:
a)
Macchine
di rappresentanza: comprendono le sole
autovetture di cui all’art. 54,
lettera a) del Lgs. 30 aprile 1992, n.285, adibite al trasporto degli amministratori
dell’Ente e dei funzionari per missioni, trasferte e sopralluoghi sempre
nell’interesse dell’Ente;
b)
Veicoli adibiti
ai servizi d’istituto: tutti i
veicoli esclusi quelli di cui alla precedente lettera a).
Ove la stessa autovettura fosse adibita ad ambedue le
destinazioni, troveranno applicazione, caso per caso, le rispettive discipline.
CAPO II
NORME COMUNI ALLE “MACCHINE
DI RAPPRESENTANZA”
E AI “VEICOLI ADIBITI AI
SERVIZI D’ISTITUTO”
Sia gli
autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida
di cui all’art. 116 del Codice della Strada approvato con Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni ed aggiunte o di altro documento
equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.
I
conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente
documentazione abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione
professionale).
Su tutti i
veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, lo
stemma della Comunità Montana con la scritta “Comunità Montana Molise Centrale”
ed il servizio cui è adibito.
Tutti i
veicoli, a prescindere dagli uffici o servizi cui sono assegnati, sono assunti
in carico dall’economo il quale, sotto la sua personale responsabilità, darà
corso alla consegna degli stessi agli autisti incaricati o, in mancanza, al
responsabile dell’ufficio o servizio.
Della
consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità
previste per il patrimonio mobiliare ai fini della tenuta degli inventari di
cui all’art. 230, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L’avvenuta
consegna dovrà essere annotata nel “LIBRETTO DEL VEICOLO” di cui al successivo
art. 6.
Ogni veicolo, prima dell’uso dovrà essere dotato di
apposito libretto che consenta le seguenti registrazioni:
a)
Numero
di targa, tipo e caratteristiche del veicolo – Estremi assicurazione;
b)
Materiale
di dotazione e di scorta;
c)
Servizio
cui il veicolo è assegnato;
d)
Consegnatari
del veicolo;
e)
Incaricati dell’uso occasionale del veicolo;
f)
Manutenzione
ordinaria e straordinaria;
g)
Incidenti
stradali.
Il libretto di cui
al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e, a cura del
consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i fatti più significativi
come previsto dagli stessi libretti.
A cura
dell’economo sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a
ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte tutte le registrazioni ivi
previste.
Limitazione all’uso dei veicoli
Divieti
Tutti i veicoli potranno lasciare il locale di ricovero
solo:
a)
per
raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
b)
per
le operazioni di rifornimento;
c)
per
raggiungere l’officina in caso di riparazioni o per le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
E’ fatto assoluto
divieto ai conducenti:
a)
di
trasportare persone estranee all’Amministrazione che non siano elencate nel
foglio d’uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il
lavoro da eseguire;
b)
di
fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga
scritta e motivata;
c)
di
abbandonare, durante l’orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute
cautele;
d)
di
fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.
Durante gli eventuali
intervalli e di notte, di norma, i
veicoli dovranno raggiungere i locali di ricovero.
Solo i responsabili del
servizio, con ordine scritto, adottati
gli opportuni accorgimenti, potranno organizzare diversamente la custodia dei
veicoli nei cantieri.
L’ordine scritto di cui al
precedente comma (con indicati dettagliatamente gli accorgimenti adottati)
dovrà essere inviato, per conoscenza, all’economo.
Responsabilità
I consegnatari dei veicoli
sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei
mezzi.
I conduttori dei veicoli
sono personalmente responsabili:
a)
di
qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli
eventuali danni conseguenti;
b)
del
regolare stato del mezzo anche sotto il profilo:
-
della
copertura assicurativa obbligatoria del mezzo ai sensi della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. 19.02.1998,
n.51 e dal D.Lgs. 31.03.1998, n.112);
-
del
regolare pagamento della tassa di proprietà;
-
della
piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di
tutte le norme del codice della strada approvato con Lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni ed aggiunte
nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge.
Nel caso di furto
dell’automezzo l’autista o conduttore o chi comunque risultasse consegnatario
del mezzo nel momento del furto stesso dovrà presentare dettagliato rapporto
all’economo.
Art. 9
Incidenti stradali
In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha
l’obbligo:
a)
di
fermarsi immediatamente anche se l’incidente è ritenuto di lieve entità e dare
la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
b)
di
darne comunicazione, anche telefonica, all’economo comunitario;
c)
di
richiedere l’intervento della forza pubblica per gli accertamenti di rito o, in
mancanza, di recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia;
d)
di
astenersi dal discutere con alcuno circa la responsabilità e le cause
dell’incidente;
e)
di
osservare tutte le norme relative all’infortunistica stradale;
f)
di
fare immediatamente una relazione scritta al Capo dell’Amministrazione
consegnando l’eventuale copia del verbale di polizia, testimonianze, schizzi,
ecc…..;
g)
di
fornire all’economo tutti i dati utili
per gli adempimenti di sua competenza.
E’ fatto
obbligo all’economo di dare corso a
tutti gli adempimenti conseguenti agli
incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali
azioni di rivalsa.
Anche ai fini
di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno subito anche
nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.
Sarà
assicurata, sempre a cura dell’economo, prima di disporre le riparazioni,
specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica
delle parti danneggiate.
CAPO III
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E
LUBRIFICANTE – MANUTENZIONE
Registri e registrazioni ai fini fiscali
Sarà cura
dell’economo disporre e vigilare affinché siano osservate tutte le norme
relativa alle registrazioni ai fini dell’I.V.A. e di tutte le altre
disposizioni fiscali.
Rifornimenti presso pubblici
distributori
Per i rifornimenti presso pubblici distributori è
tassativamente prescritto ai consegnatari o conduttori:
a)
di
rivolgersi esclusivamente presso i distributori indicati dall’economo;
b)
di
rilasciare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, apposito
buono da staccarsi dal bollettario in dotazione, con obbligo di compilarlo in ogni sua parte.
Della consegna dei
blocchi dei buoni di cui al precedente comma
- lettera b), dovrà essere presa nota nell’apposito registro di carico e
scarico dei bollettari, con i seguenti accorgimenti:
-
potrà
essere consegnato un solo blocco;
-
per
le successive richieste l’economo dovrà pretendere la restituzione del vecchio
blocco debitamente compilato in ogni sua parte.
Art. 12
Nel caso in cui l’Ente, valutandone la convenienza, venisse
nella determinazione di dotarsi di un distributore proprio, ne disciplinerà, con lo stesso atto, nel rispetto delle
norme vigenti, il funzionamento.
a)
la
tenuta di un registro giornaliero per:
-
l’annotazione
di tutte le operazioni;
-
la
firma, in corrispondenza di ciascuna registrazione, del conducente;
-
la
registrazione della lettura del contachilometri;
b)
una
scheda per ciascun automezzo per la rilevazione statistica dei consumi.
Rifornimento di lubrificante
Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli
adempimenti relativi ai carburanti,
dovrà anche essere presa nota nel “libretto del veicolo”, negli appositi
spazi riservati.
Rifornimenti in caso di
missione
Prima di iniziare la missione è fatto obbligo agli autisti di
accertarsi dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l’intera missione.
Ove si rendesse necessario fare rifornimento è fatto obbligo
all’autista:
a)
di
emettere regolare buono;
b)
ove
fosse preteso il pagamento:
-
dovrà
essere annotata, sul buono, la dicitura “Pagato”;
-
dovrà
essere richiesto il rilascio della fattura;
-
ultimata
la missione dovrà essere richiesto il rimborso all’economo.
La manutenzione giornaliera
è di esclusiva competenza del conduttore e consiste:
A)
Per
gli autoveicoli:
1)
controllare
l’olio nella coppa, l’acqua nel radiatore, il liquido per freni nella vaschetta
serbatoio, prima, durante e dopo il servizio;
2)
tenere
costantemente pulito il proprio automezzo specialmente il parabrezza e lo
specchio retrovisivo, servendosi dei mezzi a disposizione (acqua a pressione,
secchiello e spugna, stracci) ed asportare dal motore gli eventuali residui di
lubrificante e polvere;
3)
accertare
se vi sono eventuali perdite di carburante, lubrificante, acqua e liquido dei
freni, specie se si rilevano tracce sul terreno dove ha sostato l’automezzo;
4)
assicurarsi
che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatori della pressione
dell’olio e del livello benzina, spia
luce dinamo) siano perfettamente funzionanti;
5)
assicurarsi
che i freni (a mano e a pedale) funzionino regolarmente o se necessitino di
registrazione;
6)
accertarsi
mediante una prova di avviamento del motore che la batteria sia
sufficientemente carica. Inoltre
assicurarsi che l’impianto di illuminazione sia funzionante, il tergicristallo
e le relative spazzole efficienti;
7)
serrare
tutti i dadi e le viti dell’autoveicolo che per effetto del traballamento
durante la marcia risultassero allentati;
8)
controllare
a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero dubbi, fare la
verifica a mezzo misuratore di pressione affinché quest’ultima corrisponda a
quella indicata sul libretto di bordo.
Asportare inoltre i sassi o corpi estranei incastrati tra le ruote gemelle
e segnalare al superiore da cui dipende, per i provvedimenti del caso, le
eventuali lesioni o l’usura anormale dei pneumatici o dei cingoli;
9)
tenere
costantemente a bordo l’estintore, qualora prescritto;
10)
vigilare che gli accessori e le parti esterne
della carrozzeria (fanalini, specchi retrovisivi, targa, paraurti, maniglie,
ganci di traino, fermacofano, cerniere) siano sempre in perfetto ordine ed
opportunamente assicurati alla carrozzeria.
B)
Per
i motocicli:
1)
controllare
l’olio nella coppa e tenere pulito il motomezzo asportando la polvere, il fango
e gli eventuali residui di lubrificante;
2)
accertare
se vi sono perdite di carburante dal serbatoio, dai rubinetti o giunti, dalle
tubazioni, dal carburatore e di lubrificante dalla coppa;
3)
accertarsi
che non vi siano rumori anormali nel funzionamento del motore e che la
carburazione e l’accensione avvengano regolarmente ai vari regimi;
4)
vigilare
che tutti i dadi siano serrati e gli accessori e le parti esterne (faro,
fanalino, specchio retrovisivo, targa, cassetta porta attrezzi, copricatena)
siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati al telaio;
5)
verificare
lo stato d’uso dei cavi di comando, il funzionamento dei freni e della frizione
e che la catena di trasmissione sia pulita, lubrificata e con giusta tensione;
6)
assicurarsi
che i fili conduttori dell’equipaggiamento elettrico non siano deteriorati per
screpolature o abrasioni e che l’impianto di illuminazione sia funzionante;
7)
accertarsi
dell’efficienza del contachilometri, dello stato d’uso e della lubrificazione
del cavo flessibile
8)
esaminare
che i cerchi, i raggi delle ruote e gli organi di sterzo non abbiano subito
deformazioni o rotture per eventuali urti;
9)
controllare
lo stato d’uso, il regolare montaggio e la pressione dei pneumatici;
10)
tenere a numero ed efficienti gli utensili
della dotazione.
Manutenzione ordinaria –
Manutenzione programmata
Alla
manutenzione ordinaria si provvede a mezzo di meccanici di fiducia con
l’ausilio dei conduttori ed è disposta dall’economo ogni Km 5.000 percorsi.
Tale
manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione di tutti gli
organi del veicolo che sono indicati nel grafico della lubrificazione riportato
nel libretto di uso e manutenzione della cosa costruttrice e dovrà essere annotata nel “libretto del
veicolo”.
E’ data facoltà,
alla Giunta, di disporre, per ogni singolo veicolo, la “manutenzione
programmata”
Art. 17
Ai fini
del presente regolamento si intende manutenzione straordinaria qualsiasi
intervento che richieda la sostituzione di pezzi ed è sempre disposta
dall’economo.
Della
stessa dovrà essere fatta dettagliata annotazione nel “libretto del veicolo”.
CAPO IV
MACCHINE DI RAPPRESENTANZA
Assicurazione speciale per
le macchine di rappresentanza
Le
macchine di rappresentanza dovranno essere coperte da assicurazione per
qualsiasi rischio e, in particolare:
a)
dall’assicurazione
obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b)
dall’assicurazione
cumulativa dei trasportati e del conducente;
c)
dall’assicurazione
KASKO.
La norma che
precede è estesa ai “veicoli adibiti a
servizi d’istituto” qualora venissero usati a scopo di rappresentanza.
Persone che possono assumere
la guida della macchine di rappresentanza
La guida delle macchine di rappresentanza, oltre che dal
consegnatario, può essere assunta:
a)
dagli
amministratori dell’Ente;
b)
dai
dipendenti, anche giornalieri, dell’Ente;
sempre che siano in
possesso della prescritta patente di guida.
Uso diretto delle macchine
di rappresentanza
Delle
macchine di rappresentanza, limitatamente però a spostamenti nell’ambito
territoriale di operatività, possono disporre direttamente:
-
il
capo dell’amministrazione ed i componenti degli organi esecutivi;
-
il
Segretario Generale;
-
i
responsabili degli uffici e servizi cui fosse eventualmente assegnata apposita
macchina di rappresentanza .
Sarà in ogni caso obbligo degli stessi, al
rientro, di compilare il referto di viaggio di cui al successivo articolo 22.
Art. 21
Richiesta di messa a
disposizione della macchina di rappresentanza
La macchina di rappresentanza è al servizio degli amministratori
e dei funzionari comunitari.
Per ottenere la disponibilità ne dovrà essere fatta la
prenotazione in tempo utile all’ufficio economato.
Per i dipendenti la richiesta dovrà riportare il visto del
capoufficio.
L’ufficio economato, accertata la disponibilità del mezzo e
fatti gli ulteriori eventuali riscontri per il rispetto delle disposizioni
ricevute, compila il foglio d’uscita.
Sia la “domanda di prenotazione” di cui al precedente 2°
comma che “il foglio d’uscita” di cui al precedente 3° comma da predisporre in
unico foglio, dovranno essere compilati in ogni loro parte.
Art. 22
Nessuna
macchina di rappresentanza, fatta eccezione per i casi previsti dai precedenti
articoli 7, primo comma e 12, potrà lasciare il locale di rimessa se non
provvista del foglio d’uscita di cui al precedente art. 21, da compilare in
duplice copia.
Alla fine
del viaggio, a cura del conducente, dovrà essere restituito, all’economo, il
“foglio di uscita”, completato e sottoscritto, foglio che a cura dell’economo
dovrà essere conservato a norma di legge.
Qualsiasi
fatto straordinario dovesse verificarsi durante il viaggio dovrà essere
segnalato dal conduttore all’economo con il “referto di viaggio”.
Degli
adempimenti che precedono sono personalmente responsabili il conducente e
l’economo per quanto riguarda la vigilanza a prescindere dalla qualifica e
grado delle persone che hanno fatto uso del mezzo.
Registro delle
autorizzazioni per l’uso delle macchine di rappresentanza
Tutte le
autorizzazioni per l’uso delle macchine di rappresentanza (fogli d’uscita) di
cui al precedente art. 21, debbono essere annotate, a cura dell’economo, in
apposito registro, distinto per ciascuna macchina di rappresentanza.
Obblighi degli autisti delle
macchine di rappresentanza
L’autista delle macchine di rappresentanza ha l’obbligo:
a)
presentarsi
in servizio in perfetto orario con l’automezzo efficiente e pulito; curare
costantemente la pulizia dell’interno della macchina e tenere nei confronti dei
trasportati contegno irreprensibile;
b)
assistere
alla sistemazione del carico esigendo che venga razionalmente distribuito, che
non superi i limiti di ingombro e di portata massima allo scopo di evitare
eventuali danni all’autoveicolo;
c)
non
effettuare lo smontaggio di organi che richiedono riparazioni non di sua
competenza; annotare ogni anormalità riscontrata sul “referto di viaggio” come
previsto dallo stampato ed, appena possibile, darne comunicazione al superiore
da cui dipende;
d)
comunicare
con il mezzo più celere all’economo, ogni grave avaria o incidente occorso
all’autoveicolo e, in quest’ultimo caso, annotare le notizie necessarie in base
alle istruzioni ricevute.
Art. 25
Rimborsi di spese agli
autisti
L’economo comunale darà
corso al rimborso, agli autisti, delle somme anticipate:
a)
per
pedaggi autostradali, spese di garage e soste;
b)
per
rifornimenti di carburante;
c)
per
eventuali riparazioni al mezzo ed altre occorrenze.
Gli autisti, a richiesta,
potranno ottenere, dall’economo, una anticipazione.
Sia per il rimborso di cui
al precedente primo comma che per le anticipazioni di cui al secondo comma
dovranno essere osservate le procedure previste dal vigente regolamento per il
servizio di economato.
Per quanto riguarda le missioni di durata superiore a 24 ore
troverà applicazione la norma di cui all’art. 3, primo comma, della legge 26
luglio 1978, n. 417.