Comunità Montana "Molise Centrale"
Contrada Vazzieri - Località Poggio Verde
86010 - Ferrazzano (CB)
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REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
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1.1. - Servizi e uffici interessati
Ai sensi dell’art. 1 della premessa al CCNL
1994-1997, sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi
o uffici:
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SERVIZI O UFFICI |
FUNZIONI ESSENZIALI |
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SERVIZIO ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE |
· Avvistamento, segnalazione e collaborazione per lo spegnimento
degli incendi che interessano il patrimonio boschivo dei Comuni membri |
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SERVIZIO RAGIONERIA |
· per consentire le attività prescritte dalle scadenze di legge al
fine di evitare danni erariali all’Ente. |
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SERVIZI AI COMUNI MEMBRI |
· il minimo indispensabile per evitare problemi igienico sanitari |
1.2. Definizione dei contingenti minimi
In riferimento ai servizi essenziali indicati
al punto 1, sono individuati i seguenti contingenti di personale esonerati
dall’effettuazione dello sciopero, suddivisi per servizi e categoria:
CONTINGENTI
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SERVIZIO |
CATEGORIA |
N. |
REPERIBILITA’ |
FLESSIBILITA’ |
|
SERVIZIO ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE |
C |
2 |
|
X |
|
SERVIZIO ANTINCENDIO |
D |
1 |
X |
|
|
SERVIZI RAGIONERIA |
D |
1 |
X |
|
|
SERVIZI AI COMUNI MEMBRI |
B |
1 |
X |
|
1.3. - Procedure di attivazione dei
contingenti minimi
I responsabili del funzionamento dei singoli
uffici, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale
inclusi nei contingenti come definiti al punto 2, adottando per la scelta anche
criteri di rotazione, ove possibile.
I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro e non oltre il
quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il
diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
ove possibile.
E’ fatto divieto a dirigenti e funzionari di
verificare o quantificare, formalmente o informalmente, la volontà del
personale di aderire allo sciopero, al di fuori del caso e con le modalità di
cui al comma precedente.
I responsabili dovranno astenersi
dall’assegnare prestazioni in lavoro straordinario al personale esentato dallo
sciopero ai sensi del presente accordo.
1.4. Modalità di effettuazione degli scioperi
Le strutture e le rappresentanze sindacali che
indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al punto 1, ne
daranno comunicazione per iscritto all’Amministrazione con un preavviso di
almeno 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal
lavoro, e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell’astensione
collettiva dal lavoro.
La comunicazione deve essere data sia
all’Amministrazione sia all’apposito ufficio costituito presso la Prefettura,
il quale a sua volta provvederà a inoltrarla alla commissione di garanzia.
In caso di revoca di uno sciopero indetto in
precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione all’Amministrazione.
Ove lo sciopero debba essere riproclamato per
non avere il soggetto proclamante adempiuto l’obbligo di esperire
preventivamente le procedure di raffreddamento e conciliazione, la
proclamazione successiva all’esperimento delle procedure costituisce nuova
proclamazione e pertanto, nella fissazione della data dello sciopero, dovrà
essere rispettato il termine di preavviso.
Il termine di preavviso dovrà essere
rispettato nella fissazione della data dello sciopero quando la rettifica della
proclamazione comporti modificazioni sostanziali delle modalità, della durata,
della collocazione oraria, dell’ambito, dello sciopero precedentemente
proclamato.
In caso di rettifica della proclamazione, non
è necessario il rispetto del termine del preavviso ove la rettifica comporti
modifiche non sostanziali delle modalità dello sciopero, in particolare la
riduzione della durata ed eventualmente dell’ambito dello sciopero.
Il termine di preavviso dovrà essere
rispettato in ogni caso in cui dalla adesione derivino conseguenze in ordine
alla rilevanza soggettiva e all’ambito oggettivo dello sciopero di cui debbano
essere preventivamente avvertite le amministrazioni e le aziende interessate al
fine di predisporre le prestazioni indispensabili, nonché di dare corretta e
tempestiva informazione all’utenza.
Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi
resi all’utenza, l’Amministrazione porterà a conoscenza degli utenti, nelle
forme indicate nell’art.3 comma 2 della premessa del CCNL 94/97, la durata e le
modalità dell’azione di sciopero.
Analoga comunicazione sarà effettuata
dall’Amministrazione in caso di revoca dello sciopero.
Per l’indicazione dei periodi in cui non
possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero non ammissibili, si
fa riferimento ai commi 3 e 4 dell’art. 3 della premessa al CCNL 1994-1997.
fino ad un massimo di 50.000.000.