COMUNITA’ MONTANA
“MOLISE
CENTRALE”
6^
zona omogenea
REGOLAMENTO COMUNITARIO
per il servizio di economato
COMUNITA’ MONTANA “MOLISE CENTRALE”
REGOLAMENTO COMUNITARIO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
|
Il presente
regolamento: - è stato deliberato dal Commissario nella seduta del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . con atto
n. ............. ; - è stato pubblicato all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..................................... al .....................................; con la contemporanea pubblicazione, allo stesso
albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante
la detta affissione; - è entrato in
vigore il .....................................
Dott. Giuseppe Murgolo |
COMUNITA’ MONTANA “MOLISE CENTRALE”
__________________________
REGOLAMENTO COMUNITARIO
per il servizio di economato
S O M M A R I O
|
Art. |
DESCRIZIONE |
Art. |
DESCRIZIONE |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Scopo del regolamento Affidamento del servizio - Compenso Competenze dell'economo Responsabilità dell'economo Anticipazioni all'economo Attività dell'economo - Limiti Procedure per i pagamenti dell'economo Rimborsi delle somme anticipate Anticipazioni provvisorie dell'economo Disciplina delle anticipazioni provvisorie dell'economo Custodia dei valori Riscossione di somme Registri obbligatori per la tenuta del servizio di
economato Tenuta degli inventari e consegna dei materiali |
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
Acquisto di nuovi materiali d'uso Registro di carico e scarico dei materiali di consumo Manutenzione
di beni mobili
Funzioni specifiche della cassa economale Deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti Controllo del servizio di economato Conto della gestione Norme abrogate Leggi ed atti regolamentari Variazioni regolamento Tutela dei dati personali Entrata in vigore del presente regolamento Pubblicità del regolamento Rinvio dinamico |
Art. 1
SCOPO DEL REGOLAMENTO
1. Con il presente
regolamento viene disciplinato il servizio di economato istituito con l'art. ..................... del regolamento di contabilità approvato con
deliberazione del consiglio comunitario n. ............, in data ...............…….........., in applicazione del disposto dell'art. 153 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. In ogni caso
trovano applicazione le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. 18
aprile 1994, n. 573, recante: "Norme per la semplificazione dei
procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla
soglia di rilievo comunitario", con particolare riguardo al regolamento
comunitario dei contratti ed a quanto previsto negli artt. 59 e 60 della Legge
23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, e 24, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
ART. 2
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - COMPENSO
1. Il servizio di
economato è affidato, con apposita deliberazione della giunta comunitaria, ad
un impiegato a tempo indeterminato coadiuvato, eventualmente, da altro
personale, in conformità al "regolamento comunitario sull'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi".
2. All'economo
spetta il trattamento economico nella misura determinata dai contratti
integrativi locali.
COMPETENZE DELL'ECONOMO
1. Le competenze
dell'economo sono quelle risultanti delle attribuzioni risultanti dal presente
regolamento.
2. In ordine al
maneggio dei valori l'economo si attiene, scrupolosamente, alle norme fissate
con il presente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi
non riconducibile.
3. All'economo
comunitario fa carico anche il controllo della gestione degli altri agenti
contabili e dei consegnatari dei beni individuati con deliberazione della
giunta comunitaria.
RESPONSABILITA' DELL'ECONOMO
1. L'economo, nella
sua qualità di agente contabile ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione. Egli è
tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i
depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti, da eseguire sempre
in applicazione del presente regolamento.
2. Oltre alla
responsabilità civile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a
quella penale ai sensi delle leggi vigenti, l'economo è soggetto anche alla
responsabilità disciplinare secondo le norme contenute nel "regolamento
comunitario sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi".
3. In caso di sua
assenza o di impedimento, lo sostituisce l'impiegato all'uopo nominato con apposito
provvedimento del Segretario Generale, con tutti gli obblighi e le
responsabilità inerenti.
4. L'economo non
può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per
il quale vennero concesse.
ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO
1. Per provvedere
al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza è emesso, in favore
dell'economo, all'inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di
anticipazione di €. 13.000,00, (diconsi euro tredicimila), sul relativo fondo
stanziato in bilancio nel titolo IV - "Spese per servizi per conto di
terzi" - Capitolo ................. "Fondi economali".
2. Eventuali
ulteriori anticipazioni, aventi in ogni caso carattere eccezionale e
temporaneo, sono disposte con motivata deliberazione.
3. Alla fine di
ciascun esercizio finanziario e, comunque, entro il 15 gennaio successivo,
l'economo restituisce, integralmente, le anticipazioni ricevute a copertura
degli ordinativi d'incasso emessi in corrispondenza dei mandati di anticipazione
di cui ai precedenti commi.
ART. 6
ATTIVITA' DELL'ECONOMO - LIMITI
1. L'economo
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento di
contabilità, alla acquisizione dei seguenti beni e servizi:
a) acquisto di
stampati, modulistica, articoli di cancelleria e materiale di consumo,
occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunitari;
b) acquisti e
forniture comunque necessarie per il normale funzionamento di tutti i servizi
comunitari;
c) manutenzione
e riparazione di mobili ed arredi, delle macchine e delle attrezzature di
proprietà della Comunità Montana, al fine di assicurarne la buona conservazione
e l'efficienza per il normale svolgimento dei servizi d'istituto;
d) manutenzione
di tutti gli autoveicoli e motoveicoli in dotazione ai servizi comunitari;
e) acquisto di
pubblicazioni necessarie per i vari servizi;
f) quant'altro
necessario per il funzionamento dei servizi.
2. All'inizio di
ciascun esercizio, è determinata la somma presumibilmente occorrente per le
forniture di beni e servizi da acquisire a mezzo dell'economo. Il detto
provvedimento costituisce, ad ogni effetto, prenotazione di impegno ai sensi
dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il buono
d'ordine dell'economo costituisce provvedimento di impegno di cui all'art. 191,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
ART. 7
PROCEDURE PER I PAGAMENTI
DELL'ECONOMO
1.L'economo può
dare corso ai seguenti pagamenti, esclusivamente sulla scorta di appositi
"BUONI DI PAGAMENTO":
a) posta,
telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci;
b) giornali,
abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere
tecnico-amministrativo,inserzioni sui giornali previsti dalla legge e dai
regolamenti, abbonamenti;
c) tassa di
proprietà degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi;
d) spese per la
stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure
catastali, registrazioni e simili;
e) anticipi per
missioni ad amministratori e dipendenti, nei limiti di cui all'art. 41, comma
11, del C.C.N.L. 14 settembre 2000;
f) trasferte
agli amministratori e dipendenti;
g) spese diverse
e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc.;
h) erogazioni di
sussidi straordinari urgenti, nel rispetto del regolamento di cui all'art. 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
i) la gestione
della massa vestiario del personale;
l) la gestione delle utenze telefoniche;
m) la gestione
del servizio di pulizia degli edifici comunali;
n) la vendita di
mobili, macchine ed oggetti fuori uso;
o) la tenuta
degli inventari dei beni mobili e la immatricolazione dei beni;
p) le
assicurazioni;
q) i canoni per
i servizi di assistenza sistemistica nei limiti dei contratti stipulati;
r) le spese
relative a pubblicazione di bandi, versamento di diritti SIAE, e quant'altro
abbia carattere di urgenza legata ad adempimenti di legge o fiscali.
2. Nessun buono di
pagamento può essere emesso in assenza di disponibilità:
a) del fondo
economale di cui al precedente art. 5;
b)
dell'intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.
3. I pagamenti di
cui al precedente comma 1 possono essere eseguiti quando i singoli importi non
superino la somma di €. 500,00.
4. Può essere
disposto il pagamento a mezzo dell'economo nei soli casi in cui ricorre
l'urgenza di dare corso al pagamento immediato.
ART. 8
RIMBORSI DELLE SOMME ANTICIPATE
1. Ogni trimestre e
comunque in relazione anche alle esigenze di disponibilità del fondo, è cura
dell'economo di richiedere il rimborso delle somme anticipate. Alla richiesta
di rimborso sono allegati:
a) i "buoni
di pagamento" di cui al precedente art. 7, debitamente quietanzati;
b) tutta la
documentazione che si riferisce ai pagamenti effettuati.
2. Il rimborso è
disposto con apposito provvedimento.
1. L'economo
comunitario può dare corso ad anticipazioni provvisorie di somme nei seguenti
casi:
a) per missioni
fuori sede, degli amministratori e dei dipendenti, a richiesta
dell'interessato, pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo
spettante per la missione, come previsto dall'art. 41, comma 11, del C.C.N.L.
14 settembre 2000;
b) per fare
fronte ad urgenti esigenze quando non riesce possibile, senza grave danno per i
servizi, provvedere con le normali procedure.
2. Per le
anticipazioni provvisorie di cui al comma precedente sono osservate le
procedure di cui al successivo art. 10.
ART. 10
1. Per le anticipazioni
provvisorie di cui al precedente art. 9, l'economo deve attenersi alla seguente
procedura:
a) le
anticipazioni sono fatte esclusivamente in esecuzione di apposite
"autorizzazioni" a firma del responsabile dell'ufficio interessato;
b) è cura
dell'economo richiedere, per le somme anticipate, il pronto rendiconto;
c) per le somme
effettivamente e definitivamente pagate è emesso corrispondente buono di
pagamento a norma del precedente art. 7;
d) al buono di
pagamento di cui alla precedente lettera c) sono allegate:
1°)
l'autorizzazione di cui alla precedente lettera a);
2°) tutta la
documentazione di spesa.
CUSTODIA DEI VALORI AFFIDATI
1. La custodia dei
valori è affidata all'economo che deve disporre di una cassaforte, la cui
chiave è tenuta da lui personalmente o, in caso di assenza, da chi lo
sostituisce.
2. A fine giornata
l'economo effettua i riscontri di cassa e accerta la concordanza delle
rimanenze effettive con quelle contabili.
3. Le consistenze di cassa comprendenti
tutti i valori di qualsiasi natura (contanti, titoli, vaglia, assegni, bolli ed
altri valori in genere in consegna all'economo) sono custodite nell'apposita
cassaforte.
4. Della materiale
tenuta della cassa economale puo' essere incaricato l'istituto di credito
assegnatario del servizio di tesoreria. In tal caso la carta bollata e le
marche da bollo di cui al successivo art. 18 sono tenute dall'economo che tiene
registro di carico e scarico.
ART. 12
RISCOSSIONE DI SOMME
1. L'economo
assicura tutte le riscossioni ad esso affidate.
2. Per le dette
riscossioni sono tenuti:
a) un registro
delle riscossioni effettuate;
b) un
bollettario delle quietanze rilasciate.
REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA
DEL SERVIZIO DI ECONOMATO
1. Per la regolare
tenuta del servizio di economato, l'economo tiene, sempre aggiornati, i
seguenti registri o bollettari:
1) registro dei pagamenti e dei rimborsi;
2) registro di carico e scarico dei bollettari;
3) bollettario dei buoni di pagamento;
4) bollettari delle anticipazioni provvisorie;
5) bollettario dei buoni delle forniture;
6) registro generale delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria;
7) bollettario delle quietanze rilasciate.
2. Tutti i registri
ed i bollettari sono numerati e vidimati, prima dell'uso, a cura del Segretario
Generale. Sono, altresì, regolarmente registrati nel registro di carico e
scarico dei bollettari.
3. Tutti i registri
ed i bollettari sono diligentemente conservati dall'economo per poi documentare
il rendiconto annuale di cui al successivo art. 21.
TENUTA DEGLI INVENTARI E CONSEGNA
DEI MATERIALI
1. L'economo è consegnatario dei mobili, impianti, arredi e suppellettili, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc., da destinare agli uffici e ai servizi comunitari. Sovrintende, altresì, a tutti gli eventuali sub-consegnatari dei beni stessi.
2. Tutti i beni
mobili sono inventariati nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento
comunitario di contabilità. Per la corretta gestione degli inventari, l’economo
tiene ed aggiorna tutti i registri previsti dal regolamento comunitario di
contabilità.
3. I mobili e gli
oggetti destinati agli Uffici o ai servizi comunitari sono affidati, a mezzo di
speciale verbale di consegna, ai rispettivi capi uffici, capi servizio o
singoli dipendenti i quali assumono la piena responsabilità della loro
conservazione.
ART. 15
ACQUISTO DI NUOVI MATERIALI D'USO
1. Qualunque mobile, oggetto o suppellettile di nuova acquisizione, è assunto in carico dall'economo, e, debitamente numerato, è da questi annotato nell'inventario relativo.
2. I verbali di
consegna sono controfirmati dal Segretario Generale.
3. I
sub-consegnatari non possono procedere a spostamenti degli oggetti avuti in
consegna senza preventiva autorizzazione scritta dell'economo.
4. Ad ogni
cambiamento del sub-consegnatario si procede, a cura dell'economo, alla verifica
della consistenza dei beni consegnati ed al conseguente passaggio al nuovo
sub-consegnatario, mediante apposito verbale firmato dall'economo, dal
sub-consegnatario cessante e da quello subentrante.
ART. 16
1. Per i materiali
di consumo, di cui l'economo è consegnatario, deve tenersi un registro di
carico e scarico,con la indicazione della data di entrata dei singoli
materiali, della qualità e della quantità di essi, della data di consegna ai
singoli uffici, servizi o agenti.
ART. 17
1 .L'economo, nella
sua qualità di consegnatario responsabile dei beni mobili, ha l'obbligo di
curare la buona manutenzione di tutti i beni che ha in consegna, e provvede a
segnalare all'ufficio di segreteria tutti quei lavori,spese o provvedimenti che
ritiene necessari o opportuni per la buona conservazione dei beni stessi.
ART. 18
FUNZIONI SPECIFICHE DELLA CASSA
ECONOMALE
1 .L'Economo cura
la provvista e distribuzione della carta bollata e delle marche da bollo
occorrenti per le necessità dei vari uffici comunitari, nonché la custodia dei
valori in consegna e l'adempimento degli inerenti servizi.
1. L'economo è depositario
degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'ufficio
comunitario in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in
cui l'economo riceve tali oggetti, redige verbale di ricevimento, nel quale
sono chiaramente indicate:
a) le generalità
della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
b) una
dettagliata descrizione degli oggetti stessi;
c) le
circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
2. Gli oggetti così
consegnati all'ufficio comunitario sono registrati in apposito registro di
carico e scarico.
3. In caso di
rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo di tempo previsto
dalla legge senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli
oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, è oggetto di
apposito verbale.
4. Prima, però, di
effettuare tale consegna, l'economo deve curare che l'amministrazione
comunitaria sia rimborsata di tutte le spese che ha sostenuto per la buona
conservazione degli oggetti rinvenuti.
ART. 20
CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO
1. Il controllo del
servizio di economato spetta al Segretario Generale.
2. Il servizio di
economato è soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
3. All'uopo
l'economo tiene aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la
relativa documentazione.
4. In caso di
ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte
dell'economo, il Segretario Generale lo compila d'ufficio e promuove, se del caso,
le relative sanzioni a carico.
CONTO DELLA GESTIONE
1. Entro il termine
di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo comunitario
rende il conto della propria gestione. Al conto, redatto su modello ufficiale,
è allegata la documentazione esattamente indicata dall'art. 233 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
NORME ABROGATE
1. Con l'entrata in
vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso
contrastanti.
LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI
1. Per quanto non è
espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto
applicabili:
a) le norme contenute nel D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il regolamento comunitario di
contabilità.
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
1.
L’amministrazione comunitaria si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto
delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente
regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all’albo
pretorio della Comunità Montana, a norma di legge.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
1. La Comunità
Montana garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei
dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
1. Il presente
regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo
giorno di pubblicazione.
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
1. Copia del
presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento.
RINVIO DINAMICO
1. Le norme del
presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme
vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in
attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la
normativa sopraordinata.