Comunità Montana "Molise Centrale"
Via Conocchiola, 1
86100 - Campobasso
Ente di Diritto Pubblico
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La
convocazione del Consiglio e la
notifica avvengono a norma di Statuto. Il
Consigliere può chiedere con istanza scritta da
depositarsi in Segreteria, che gli Avvisi di convocazione gli
vengano notificati in località diversa dal Comune del quale è Rappresentante.
Il Consiglio della Comunità è presieduto dal Presidente o chi
ne fa le veci a norma di Statuto.
Il Consiglio elegge un
Presidente temporaneo quando è chiamato a deliberare
sul conto consuntivo o il rendiconto delle gestioni alle quali abbiano
partecipato il Presidente e gli Assessori in carica.
Il Presidente dirige la discussione, concede la parola ai
consiglieri che ne facciano richiesta, enuncia l’argomento della votazione e ne
proclama il risultato.
All’ora indicata nell’avviso di
convocazione il Presidente fa procedere
all’appello nominale.
I nomi dei consiglieri assenti non giustificati sono
comunicati dal Presidente all’inizio della seduta.
Qualora i consiglieri non siano
presenti nel numero necessario per la validità dell’adunanza, il
Presidente potrà disporre che si proceda
ad un secondo, ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo.
In nessun caso l’apertura dell’
adunanza può essere protratta oltre un’ora da quella indicata
nell’avviso di convocazione.
Ove, adempiuto le formalità di cui sopra, il Consiglio non
risulti in numero legale, il Presidente ne fa dare atto nel verbale.
Gli argomenti sono
posti all’ordine del giorno in modo che gli stessi siano quanto più
possibile raggruppati per materie.
Hanno la precedenza di iscrizione le questioni
riflettenti la composizione del Consiglio, le interrogazioni, le interpellanze
e le mozioni; seguono le ratifiche delle deliberazioni di urgenza adottate
dalla Giunta, quindi le proposte delle Autorità regionali e
governative, quelle della Giunta della Comunità e infine quella dei consiglieri. Per ultimo
sono iscritti gli argomenti da discutere
in seduta segreta.
I consiglieri hanno facoltà
di avanzare proposte da trattarsi in Consiglio.
Ove la Giunta non ritenga di accoglierle i proponenti
possono, nella prima seduta consiliare, chiedere
che il Consiglio si pronunzi sulla iscrizione delle proposte stesse all’ordine
del giorno della successiva seduta del Consiglio da convocare
con ogni possibile urgenza, avuto riguardo alla
natura ed al contenuto della proposta.
Salvo quanto
dispone la legge e lo
Statuto gli atti relativi agli argomenti all’ordine
del giorno devono essere depositati presso la Segreteria
della Comunità lo stesso giorno in cui viene spedito
l’avviso di convocazione del
Consiglio perché possano essere
esaminati dai consiglieri. Questi
hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti richiamati o citati.
Ogni altro atto può essere esaminato dai
consiglieri previa richiesta scritta al Presidente, alla Giunta o, i, assenza
di questi al Segretario.
Gli schemi di regolamenti, i bilanci e ogni altra
proposta di particolare complessità,
devono essere inviati in copia, corredati
di relazione illustrativa, a ciascun
consigliere contemporaneamente all’avviso di convocazione.
Nessuna proposta può essere discussa se
non compresa nell’ordine del giorno.
Il Presidente, peraltro, può in ogni
momento dare comunicazioni su oggetti estranei all’ordine del
giorno, ma su tali comunicazioni non si
può aprire discussione né deliberazioni.
Potranno tuttavia chiedersi
brevi chiarimenti e presentarsi mozioni
da iscrivere all’ordine del giorno dell’adunanza successiva.
Gli argomenti vanno
trattati secondo l’ordine di
iscrizione. Il Consiglio può deliberare
la inversione dell’ordine del giorno.
Sulla inversione possono parlare due consiglieri, uno
favorevole e l’altro contrario e per una sola volta.
Ogni consigliere può chiedere la parola per celebrazioni di
aventi o per commemorazioni di persone o di date di particolare rilievo o per
comunicazioni di notevole importanza.
Tali celebrazioni, commemorazioni o comunicazioni devono essere
contenute nei limiti di dieci minuti.
Durante la trattazione di ogni singolo argomento ciascun
consigliere ha facoltà di proporre ordini del giorno e di illustrarli.
Il Presidente può non accettare
gli ordini del giorno quando siano
formulati in termini sconvenienti, o siano
relativi ad argomenti estranei all’oggetto della discussione
ovvero contrastanti con deliberazioni in precedenza adottate, e
può rifiutarsi di metterli in votazione;
in tal caso, qualora
il proponente insista, il Presidente consulta il
Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano. Gli ordini
del giorno vanno messi in votazione al termine della discussione
generale sull’argomento con precedenza a quelli di contenuto più estensivo.
Gli emendamenti a un ordine del giorno sono votati prima di
questo.
Nella discussione i consiglieri non
possono intervenire più di due volte sullo stesso argomento. Sono consentiti eventuali
ulteriori interventi, in forma succinta, per
dichiarazione di voto, per fatto personale o per
mozione d’ordine.
Per fatto personale deve
intendersi l’essere
attaccati nella propria condotta ovvero il sentirsi attribuire opinioni
diverse da quelle espresse o fatti diversi da quelli avvenuti.
Chi chiede la parola per fatto personale ha
l’obbligo di precisare in che cosa esso consista; il
Presidente decide.
Se la decisione del
Presidente non viene accettata, decide il Consiglio senza
discussione con votazione per alzata di mano.
La mozione d’ordine è un richiamo alla
osservanza di disposizioni di legge
o di regolamenti che può essere avanzata in qualsiasi momento.
Sulla ammissione o meno della
mozione d’ordine decide il Consiglio, con votazione, sentito un
consigliere a favore ed uno contro, oltre il proponente.
Il Presidente concede la parola ai consiglieri
nell’ordine di richiesta, a meno che taluno non ceda il
proprio turno ad altri. In
ogni caso la precedenza spetta a chi chiede la parola per mozione
d’ordine.
Il Presidente può richiamare all’argomento gli oratori che se ne discostino.
Se un consigliere turba l’ordine o pronuncia parole
sconvenienti, il Presidente lo
richiama.
Il consigliere può dare spiegazioni al consiglio.
Dopo un secondo richiamo all’ordine nella seduta stessa il
Presidente può proporre al Consiglio l’applicazione della censura.
La censura può essere altresì proposta dal Presidente nei
confronti del consigliere che provochi
tumulti e disordine nell’Assemblea o trascenda ad offese o a
vie di fatto . Udite
le giustificazioni del consigliere, la proposta del Presidente
è subito messa ai voti, senza
discussione. La discussone è valida se
riporta la maggioranza dei presenti.
Ove sorgano incidenti o riescano vani i richiami del
Presidente questi abbandona temporaneamente il seggio e ogni discussione si
intende sospesa.
Qualora il tumulto continui durante la sua assenza o al suo
ritorno in aula il Presidente può togliere la seduta facendone menzione nel
verbale da trasmettere al Comitato di Controllo.
Nessuno può
interloquire quando altri ha la parola,
tranne il Presidente per richiamo al regolamento e allorché
ravvisata l’opportunità di togliere la
parola per gravi motivi, salva
ed impregiudicata la facoltà
dell’oratore di fare appello al Consiglio, il quale
decide, con votazione, senza discussione.
I consiglieri pronunciano i discorsi
dai loro posti, in piedi e sempre rivolgendosi al
Consiglio.
Ogni consigliere può domandare
la chiusura di una discussione che,
se appoggiata da tre consiglieri, è posta ai voti.
Sulla proposta di chiusura possono parlare due consiglieri,
uno favorevole e l’altro contrario, e per una sola volta.
Tuttavia i consiglieri che ne
abbiano fatta richiesta, prima che sia
demandata la chiusura, conservano la facoltà di parlare.
Chiusa la discussione non si può avere la parola che per
svolgere il proprio ordine del giorno, se presentato prima che sia votata la
chiusura.
La domanda di sospensione e
la questione pregiudiziale possono essere presentate da ogni consigliere
prima che si inizi la discussione sul merito; se avanzate durante la
discussione devono essere suggerite da almeno tre consiglieri. Esse sono
discusse e poste in votazione prima che si prosegue nella discussione di
merito. Su di esse sono ammessi a
parlare oltre il proponente, un consigliere a favore ed uno contro.
Ogni consigliere ha facoltà
di interrogare il Presidente
intorno ad argomenti relativi all’amministrazione della
Comunità. Al principio di ogni seduta
il Presidente risponde alle interrogazioni secondo l’ordine di presentazione.
L’interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto
sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Presidente o alla Giunta o sia
esatta, se il Presidente intenda comunicare al Consiglio documenti che
all’interrogante occorrono, o abbia preso o
stia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.
Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto e ad
esse il Presidente risponde oralmente alla prima seduta
successiva alla presentazione, salvo il
caso di esplicita richiesta di risposta scritta.
L’interrogante
non può parlare sulla propria
interrogazione se non dopo
che il Presidente vi abbia dato risposta e
soltanto per dichiarare
se sia o no soddisfatto e per quale ragione.
Il tempo riservato per tali dichiarazioni non può eccedere i
dieci minuti.
L’interpellanza consiste nella richiesta
di informazione rivolta al Presidente circa determinati atti
amministrativi, compiuti o da compiersi e sui motivi o gli intendimenti della
Giunta in proposito.
Le interpellanze devono essere
presentate per iscritto e il Presidente deve darvi risposta nella
prima riunione consiliare successiva
alla presentazione, dopo le
interrogazioni e nell’ordine di presentazione.
L’interpellante ha diritto alla replica.
Se l’interrogante o
l’interpellante non si trovino presenti quando vengano in discussione le loro
interrogazioni o interpellanze queste
si hanno per ritirate, a meno che i presentatori non ne
abbiano precedentemente chiesto il rinvio o non risulti giustificata la loro
assenza.
La mozione consiste nella formulazione di
un voto generico circa i criteri seguiti e che si vogliono seguire
in riguardo a determinati argomenti
o affari e può concludersi in un giudizio promosso dai consiglieri in
merito a particolari determinazioni o atteggiamenti del Presidente
o della Giunta.
Esso può anche consistere nell’invito rivolto al Presidente ed alla
Giunta diretto a promuovere un’ampia discussione d’indole
tecnico-amministrativa su di un argomento di particolare importanza ed allo
scopo di sollecitare l’attività deliberativa della Giunta o del
Consiglio. La mozione è presentata per
iscritto e può essere motivata. Essa deve essere firmata da almeno tre
consiglieri. Dopo la lettura della
mozione il Consiglio, udito il Presidente e uno dei proponenti, determina il
giorno per lo svolgimento o la discussione di essa che possono aver luogo anche
nella seduta stessa. Su
ogni mozione possono essere presentati emendamenti. La votazione sui singoli emendamenti
avviene secondo le norme prescritte per la
votazione degli emendamenti agli ordini del giorno.
Se la mozione è stata presentata entro le ore 14
del giorno precedente
a quello dell’adunanza consiliare deve essere svolta e discussa nell’adunanza medesima.
E’ data facoltà
all’interrogante non soddisfatto di
presentare una interpellanza e
all’interpellante non soddisfatto di presentare
una mozione per una ulteriore discussione sullo stesso argomento.
Le votazioni si fanno per
alzata di mano, e a scrutinio segreto, nei casi previsti dalle leggi e dallo
Statuto.
La votazione per appello nominale ha luogo
quando è richiesta da almeno quattro consiglieri: il Presidente in tal caso
indica il significato del SI o del NO.
Le votazioni a scrutinio segreto sono
fatte con l’assistenza
di tre scrutatori che sono i tre
consiglieri più giovani presenti in aula e la proclamazione è fatta dal
Presidente.
Il sistema per alzata di
mano è soggetto a riprova, se
questa viene richiesta prima della proclamazione.
A nessuno può essere concessa la parola durante la votazione,
né tra la prova e la controprova, salvo che per richiamare il
regolamento.
L’ordine delle votazioni è il seguente:
1) la pregiudiziale; 2) la sospensiva; 3) gli ordini del giorno con precedenza a
quelli di carattere più estensivo; 4) gli
emendamenti; 5) le singole parti di una
proposta ove questa sia stata suddivisa o si componga di vari articoli o parti; 6) la proposta principale.
I
processi verbali delle adunanze sono stesi dal
Segretario con l’osservanza delle disposizioni delle leggi, dello Statuto e dei
regolamenti generali.
Se un consigliere domanda che
sia fatta speciale menzione del suo
voto e dei motivi del medesimo deve riassumerli brevemente
per iscritto e rimetterli seduta stante
al Segretario.
La parte del verbale
riflettente la seduta segreta
viene stesa in modo da conservare,
nella forma più concisa, menzione di
quanto venne discusso e deliberato, senza scendere
a particolari che possono toccare la sensibilità delle
persone od in altro modo recare pregiudizi a quelle ragioni per cui
la seduta non fu pubblicata.
I verbali delle
deliberazioni del Consiglio che riguardano interessi
patrimoniali, in cui vi sia o possa esservi interessi
di terzi, o pregiudizi degli interessi dell’Ente, saranno riassunti
in modo che non
vengano a compromettere i diritti
o gli interessi della Comunità.
La discussione più ampia e completa che fosse
fatta dal Consiglio, formerà oggetto di separato verbale da custodirsi a parte e del quale non
potrà essere data visione o rilasciata copia costituendo
esso atto riservato a tutti gli
effetti di legge.
Il Consiglio costituisce nel
suo seno le Commissioni previste dallo Statuto,
determinandone il numero dei componenti e nominandoli
sulla base delle indicazioni della maggioranza e della minoranza.
Le decisioni
delle Commissioni devono
essere adottate a maggioranza.
Le conclusioni vanno presentate al Consiglio motivate e, ove
occorra, precedute da
relazione. E’ fatta salva alle
minoranze di presentare
relazioni a chiarimento delle proprie
conclusioni difformi.
Le decisioni delle Commissioni non vincolano comunque
le definitive determinazioni del Consiglio.
Per quanto
non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi
dello Stato e della Regione nonché allo Statuto.